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La nuova legge quadro sui LL.PP.
(con le modifiche apportate dalla Merloni-ter)
-- Stralcio --
ART. 8
(Qualificazione)
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui
allarticolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici
devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della qualità,
della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti
a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dellarticolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato e
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per
tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui allarticolo 2,
comma 1, di importo superiore a 150.000 Ecu, articolato in rapporto alle tipologie ed
allimporto dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto
privato di attestazione, appositamente autorizzati dallAutorità di cui
allarticolo 4, sentita unapposita commissione consultiva istituita presso
lAutorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dellAutorità, nei limiti delle risorse disponibili.
Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare lesistenza nei
soggetti qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle
amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli
organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi
devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici
destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dellAutorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio
della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati
dallAutorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo
svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per
lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli
dellattestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dellesistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità, o della dichiarazione della
presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei
requisiti di cui al comma 3, lettera c), nonché le modalità per leventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in rapporto
allentità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in
attuazione dellarticolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti,
anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei
lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione
del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di
qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità non potranno comunque
essere previsti per lavori di importo inferiore a 500.000 Ecu;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili
allattività di qualificazione;
g) la durata dellefficacia della qualificazione, non inferiore a
due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati
presso lAutorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dellOsservatorio dei lavori pubblici di cui allarticolo 4.
ART. 9
(Norme in materia di partecipazione alle gare)
1. Fermo restando quanto disposto dallarticolo 8, fino al 31
dicembre 1999 la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è
altresì ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri ai sensi dellarticolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
per quanto attiene al periodo di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e
dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il
comitato centrale per lAlbo nazionale dei costruttori, articola lattuale
sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina
adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in
ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica
capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dellattrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria
ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni
sottoposti a tutela ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e successive
modificazioni.
4-bis. Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale
dellAlbo nazionale dei costruttori non è richiesto il parere consultivo del
comitato regionale.
ART. 10
(Soggetti ammessi alle gare)
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento di lavori
pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le
società cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, e i
consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili
ai sensi dellarticolo 2615-ter del codice civile, tra imprese individuali, anche
artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui allarticolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti
di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dellofferta,
abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime lofferta in nome e per conto proprio e dei
mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui allarticolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui allarticolo 2602 del codice
civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma anche
in forma di società ai sensi dellarticolo 2615-ter del codice civile; si applicano
al riguardo le disposizioni di cui allarticolo 13 della presente legge;
e-bis) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo
di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui allart. 13.
1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si
trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui allarticolo 2359 del
codice civile.
1-ter. I soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, possono
prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento delloriginario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle
medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui
allarticolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo classificato, possono
interpellare il terzo classificato, e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle
condizioni economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui allarticolo 2, comma 2, prima di
procedere allapertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero
di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
allunità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro 10 giorni
dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara,
presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando
tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione o nellofferta, i soggetti aggiudicatori procedono
allesclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione
provvisoria e alla segnalazione del fatto allAutorità per i provvedimenti di cui
allarticolo 4, comma 7, nonché per lapplicazione delle misure sanzionatorie
di cui allarticolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì, inoltrata, entro
dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche allaggiudicatario e
al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i
concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino
le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione
della nuova soglia dellanomalia dellofferta ed alla conseguente eventuale
nuova aggiudicazione.
ART. 11
(Requisiti per la partecipazione dei Consorzi alle gare)
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per lammissione
alle procedure di affidamento dei lavori ai soggetti di cui allarticolo 10, comma 1,
lettere b) e c) devono essere posseduti e comprovati dagli stessi secondo quanto previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, o dal
regolamento di cui allarticolo 8, comma 2, della presente legge, salvo che per i
requisiti relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi dopera,
nonché allorganico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al
consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

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